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Da circa un anno monsignor Raffaello Martinelli, Officiale alla
Congregazione per la Dottrina della Fede e collaboratore del Cardinale
Joseph Ratzinger per 23 anni, ha messo a disposizione dei fedeli presso
la Basilica dei SS Ambrogio e Carlo al Corso, a Roma, alcune schede
catechistiche su argomenti di attualità, redatte sulla base del
Catechismo e di altri documenti pontifici.
IN QUALE DOCUMENTO RECENTE, LA CHIESA CATTOLICA PARLA DELLA PENA DI MORTE?
Ne parla nel Catechismo della Chiesa Cattolica ai nn. 2266-2267, e nel Compendio del suddetto Catechismo al nn. 468-469.
COME NE PARLA NEI SUDDETTI DOCUMENTI?
Ecco il testo integrale di tali numeri:
* CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (CCC):
-
n. 2266. Corrisponde ad un’esigenza di tutela del bene comune lo sforzo
dello Stato inteso a contenere il diffondersi di comportamenti lesivi
dei diritti dell’uomo e delle regole fondamentali della convivenza
civile. La legittima autorità pubblica ha il diritto ed il dovere di
infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto. La pena ha
innanzi tutto lo scopo di riparare il disordine introdotto dalla colpa.
Quando è volontariamente accettata dal colpevole, essa assume valore di
espiazione. La pena poi, oltre che a difendere l’ordine pubblico e a
tutelare la sicurezza delle persone, mira ad uno scopo medicinale:
nella misura del possibile, essa deve contribuire alla correzione del
colpevole.
- n. 2267. L’insegnamento tradizionale della
Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell’identità e
della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte,
quando questa fosse l’unica via praticabile per difendere efficacemente
dall’aggressore ingiusto la vita di esseri umani.
Se, invece, i
mezzi incruenti sono sufficienti per difendere dall’aggressore e per
proteggere la sicurezza delle persone, l’autorità si limiterà a questi
mezzi, poiché essi sono meglio rispondenti alle condizioni concrete del
bene comune e sono più conformi alla dignità della persona umana.
Oggi,
infatti, a seguito delle possibilità di cui lo Stato dispone per
reprimere efficacemente il crimine rendendo inoffensivo colui che l’ha
commesso, senza togliergli definitivamente la possibilità di redimersi,
i casi di assoluta necessità di soppressione del reo sono ormai molto
rari, se non addirittura praticamente inesistenti.
* COMPENDIO DEL CCC:
- n. 468. A che serve una pena?
Una
pena, inflitta da una legittima autorità pubblica, ha lo scopo di
riparare il disordine introdotto dalla colpa, di difendere l’ordine
pubblico e la sicurezza delle persone, di contribuire alla correzione
del colpevole.
- n. 469. Quale pena si può infliggere?
La
pena inflitta deve essere proporzionata alla gravità del delitto. Oggi,
a seguito delle possibilità di cui lo Stato dispone per reprimere il
crimine rendendo inoffensivo il colpevole, i casi di assoluta necessità
di pena di morte «sono ormai molto rari, se non addirittura
praticamente inesistenti» (Evangelium vitae). Quando i mezzi
incruenti sono sufficienti, l’autorità si limiterà a questi mezzi,
perché questi corrispondono meglio alle condizioni concrete del bene
comune, sono più conformi alla dignità della persona e non tolgono
definitivamente al colpevole la possibilità di redimersi.
QUALI RILIEVI SI POSSONO FARE CIRCA LA PRESENTAZIONE DELLA PENA DI MORTE, IN TALI DOCUMENTI?
*
Per comprendere quanto il CCC afferma circa la pena di morte, occorre
tener presente in una maniera unitaria e complementare, i seguenti
fondamentali elementi, affermati dal CCC, anzitutto circa la pena in
generale.
* La pena, infatti:
• deve essere proporzionata alla gravità del delitto
• se accettata volontariamente dal colpevole, essa assume valore di espiazione
• ha lo scopo di:
- riparare il disordine introdotto dalla colpa
- reprimere il crimine
- contribuire alla correzione del colpevole
- difendere l’ordine pubblico e tutelare la sicurezza delle persone
• va inflitta dalla legittima autorità pubblica.
E IN PARTICOLARE CIRCA LA PENA DI MORTE?
* Circa la pena di morte, in particolare, il CCC afferma che:
•
essa è inflitta come una pena, e quindi come una punizione, una
repressione del crimine e una espiazione (infatti la chiama pena, e
parla di essa immediatamente nel paragrafo successivo – n. 226 7 – a
quello dedicato alla pena in generale)
• nello stesso tempo il CCC
allarga il discorso e il contesto: inserisce infatti la pena di morte
nel contesto più ampio e positivo del Rispetto della vita umana (e
perciò nel quinto Comandamento: Non uccidere!). E giustifica tale
inserimento, presentando il ricorso alla pena di morte come
un’applicazione del principio morale della legittima difesa, che spetta
come un grave dovere anche all’autorità, responsabile della vita
d’altri
• circa la legittima difesa delle persone e delle società
occorre rilevare che essa “non costituisce un’eccezione alla
proibizione di uccidere l’innocente, uccisione in cui consiste
l’omicidio volontario. Dalla difesa personale possono seguire due
effetti, il primo dei quali è la conservazione della propria vita;
mentre l’altro è l’uccisione dell’attentatore. Nulla impedisce che vi
siano due effetti di uno stesso atto, dei quali uno sia intenzionale e
l’altro preterintenzionale.
• La legittima difesa, oltre che un
diritto, può essere anche un grave dovere, per chi è responsabile della
vita di altri. La difesa del bene comune esige che si ponga l’ingiusto
aggressore in stato di non nuocere. A questo titolo, i legittimi
detentori dell’autorità hanno il diritto di usare anche le armi per
respingere gli aggressori della comunità civile affidata alla loro
responsabilità” (CCC, n. 2263, 2265).
* Il CCC inoltre detta anche le condizioni per l’applicazione della pena di morte. In particolare, essa:
1)
appartiene all’insegnamento tradizionale della Chiesa (CCC, n. 2267),
il quale ha ritenuto la legittimità morale e giuridica della pena di
morte basandosi su tre sue finalità: la deterrenza (intimidazione o
prevenzione): in quanto scoraggia dal commettere determinati crimini;
la compensazione (o retribuzione): in quanto ristabilisce un equilibrio
sociale infranto, ripristinando l’equilibrio tra delitto e castigo); la
difesa o sicurezza sociale da persone socialmente pericolose
2) richiede il pieno accertamento:
• dell’identità
• della responsabilità del colpevole
3) deve essere l’unica via praticabile per difendere efficacemente dall’aggressore ingiusto, la vita di esseri umani
4) va inflitta dalla legittima autorità pubblica (si esclude pertanto ogni forma di linciaggio e di farsi giustizia da sé)
5) va inflitta solo se il delitto è proporzionato ad essa.
*
Infine il CCC afferma che la sua necessità è oggi molto rara, se non
addirittura praticamente inesistente, e dà anche una duplice
motivazione:
a) le migliori possibilità di cui lo Stato
oggi dispone per reprimere efficacemente il crimine rendendo
inoffensivo colui che l’ha commesso
b) la migliore qualità ed
efficacia dei mezzi incruenti, quando questi sono sufficienti per
difendere dall’aggressore e per proteggere la sicurezza delle persone.
E presenta al riguardo anche una triplice motivazione: questi
corrispondono meglio alle condizioni concrete del bene comune, sono più
conformi alla dignità della persona e non tolgono definitivamente al
colpevole la possibilità di redimersi.
* Pertanto il CCC,
affermando che in tal caso l’autorità si limiterà a tali mezzi
incruenti, sollecita così il rifiuto della pena di morte, la quale
viene sì affermata a livello di principio, ma viene rifiutata a livello
pratico. In tal senso il CCC riprende quanto affermato dall’enciclica
Evangelium vitae (1995), nella quale Giovanni Paolo II scrive: «Nel
medesimo orizzonte (di speranza) si pone altresì la sempre più diffusa
avversione dell’opinione pubblica alla pena di morte anche solo come
strumento di legittima difesa sociale, in considerazione delle
possibilità di cui dispone una moderna società di reprimere
efficacemente il crimine in modi che, mentre rendono inoffensivo colui
che l’ha commesso, non gli tolgono definitivamente la possibilità di
redimersi» (n.56).
* Nello stesso tempo, il CCC incita i poteri
politici ad attenersi alle minime coercizioni per “difendere le vite
umane dall’aggressore e proteggere la sicurezza delle persone” (2267).
Secondo S. Tommaso “se uno usa maggior violenza del necessario, il suo
atto è illecito” (2264).
QUALI CONCLUSIONI SI POSSONO TRARRE DA QUESTA PRESENTAZIONE DELLA PENA DI MORTE, DA PARTE DELLA CHIESA?
Dal
momento che il CCC ha inserito la pena di morte nel contesto più ampio
sopra descritto, si possono trarre le seguenti conclusioni:
* 1) nei confronti del colpevole:
•
Occorre prefiggersi di recuperare il colpevole, mentre lo si punisce:
il che si ottiene meglio non ricorrendo alla pena di morte, ma
offrendogli la possibilità di rimanere ancora in vita per redimersi,
espiando il suo delitto con una migliore condotta di vita o almeno con
la sofferenza del carcere.
• È necessario riparare in tal modo
anche il disordine introdotto dalla colpa. Ma tale riparazione va
effettuata non versando altro sangue - la morte del colpevole ( il che
farebbe pensare tra l’altro al ritorno della cosiddetta legge del
taglione: occhio per occhio, dente per dente…), ma facendo il bene (la
condotta di vita migliore del colpevole, o almeno la sua vita di
sofferenza in carcere, in vista di un suo auspicabile recupero).
D’altra parte non può forse essere considerata più dura (e quindi una
punizione più grave per il colpevole, e anche una pena più
proporzionata alla gravità del delitto) una lunga vita di sofferenza in
carcere, piuttosto che una morte avuta in pochi istanti e in uno stato
di semi o totale incoscienza?
• Bisogna reprimere il crimine. Il
che è ottenuto meglio, non uccidendo il colpevole, ma mettendolo nelle
condizioni di non poter nuovamente nuocere (perché resta in carcere e/o
perché si è redento).
• Occorre ricordare che solo Dio è padrone
della vita e della morte. La vita umana è sacra, perché è posta sotto
la sovranità di Dio e, quindi, sottratta a ogni potere umano. Non solo
la vita dell’innocente, ma anche quella del delinquente, gode della
protezione di Dio, come ha mostrato Dio stesso allorquando è
intervenuto a favore di Caino evitando che fosse ucciso (cfr. Gen
4,14-15). Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e
viva.
* 2) nei confronti della società:
• È
indispensabile educare tutti a considerare e a valutare la pena
inflitta alla persona nel contesto più ampio della dignità della
persona (oggi tema particolarmente importante). In tal senso ogni pena
va maggiormente finalizzata al recupero del colpevole. Come pure
l’eventuale stessa pena di morte va inserita anche nel contesto più
ampio della legittima difesa (che la legittima autorità pubblica può e
deve attuare in certi casi per difendere la vita delle persone ad essa
affidate) e perciò in ultima analisi nel rispetto della vita umana
altrui;
• occorre creare sempre di più le condizioni per superare il ricorso alla pena di morte, evidenziando e valorizzando:
-
sia l’importanza della dignità della persona umana, la quale può e deve
essere meglio difesa e perseguita con i mezzi incruenti,
- sia le
maggiori possibilità di cui lo Stato oggi dispone per reprimere
efficacemente il crimine, rendendo inoffensivo colui che l’ha commesso.
Il Primicerio della Basilica dei SS.Ambrogio e Carlo in Roma
Mons. Raffaello Martinelli
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